LEGITTIMA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DOPO L'ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DELL'AGGIUDICAZIONE (108.1)
Il potere del giudice amministrativo di dichiarare l'inefficacia del contratto ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. non priva l'Amministrazione del potere sostanziale di dichiarare la risoluzione del vincolo negoziale in via di autotutela laddove l'aggiudicazione sia stata annullata con sentenza passata in giudicato. La regolare partecipazione alla gara e la successiva aggiudicazione costituiscono il presupposto necessario della stipula del contratto, sicché il loro venir meno incide sulla validità ed efficacia del rapporto contrattuale, legittimandone lo scioglimento quale atto dovuto a tutela della legalità amministrativa.
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