Giurisprudenza e Prassi

RISERVE NEGLI APPALTI: LA MANCATA CONFERMA NEL CONTO FINALE NE DETERMINA L'ABBANDONO

TRIBUNALE DI PALERMO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, l'appaltatore che intenda far valere maggiori compensi connessi all'esecuzione dell'appalto è onerato di provare non soltanto il fatto costitutivo della pretesa, ma anche la rituale conservazione della stessa mediante tempestiva iscrizione e successiva, espressa, conferma delle riserve in sede di conto finale. In difetto di tale conferma, le riserve si intendono abbandonate ai sensi dell'art. 191, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, poiché la mancata reiterazione è incompatibile con la volontà di persistere nella pretesa e determina una presunzione di accettazione del conto finale.

"[...] l’appaltatore che intenda far valere maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti connessi all’esecuzione dell’appalto è onerato di provare non soltanto il fatto costitutivo della pretesa sostanziale, ma anche la rituale conservazione della stessa mediante tempestiva iscrizione, specificazione, quantificazione e successiva conferma delle riserve in sede di conto finale.

In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che l’appaltatore il quale, pur avendo iscritto tempestivamente le riserve nel registro di contabilità, non reiteri le relative richieste in sede di liquidazione del conto finale, decade dalle corrispondenti domande, poiché la mancata conferma delle riserve è incompatibile con la volontà di persistere nella pretesa già avanzata e determina una presunzione relativa di accettazione del conto finale, superabile soltanto mediante la prova di una positiva volontà dell’appaltatore di non accettarlo (Cass. civ., sez. I, 27 giugno 2017, n. 15937)."

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