Giurisprudenza e Prassi

LA STAZIONE APPALTANTE È RESPONSABILE PER GLI ONERI DA ANOMALO ANDAMENTO DELL'APPALTO SE I RITARDI SONO STATI CAUSATI DALLA MANCATA DISPONIBILITÀ DELLE AREE

TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la Stazione Appaltante risponde dei danni da ritardata esecuzione qualora non garantisca la disponibilità delle aree di cantiere, essendo suo onere provvedere tempestivamente agli accordi necessari e alle procedure espropriative prima della consegna dei lavori. Le riserve iscritte dall'appaltatore per tali causali devono ritenersi tempestive se apposte nel primo verbale o registro contabile utile successivo all'evento lesivo, mentre sono inammissibili le integrazioni formulate solo in sede di collaudo dopo la chiusura del conto finale.

"la giurisprudenza afferma che la stazione appaltante risponde dei maggiori oneri derivanti dall’anomalo andamento dei lavori quando questo sia imputabile a CP_2

[...] proprie condotte od omissioni: in tal senso si è espresso il Tribunale di Catania, affermando che “le interferenze dell’opera da eseguire con impianti preesistenti dei gestori di servizi costituiscono circostanza prevedibile che la stazione appaltante deve considerare nella fase progettuale, provvedendo tempestivamente agli accordi necessari, sicchè l’insorgere di tale problematica solo in fase esecutiva costituisce grave carenza progettuale e organizzativa imputabile esclusivamente alla stazione appaltante” (Trib. Catania, n. 4084/2025)."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati