Giurisprudenza e Prassi

ISCRIZIONE DELLE RISERVE: ONERE INDEROGABILE PER L'APPALTATORE E TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO PER LA STAZIONE APPALTANTE (191)

TRIBUNALE DI LAGONEGRO SENTENZA 2025

In tema di appalti pubblici, dal combinato disposto del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 54 e 64 e del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 26, nonché dall’art. 191 del D.P.R. 207/2010, in vigore all’atto dell’appalto del caso di specie, si ricava che l'appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo spettantegli, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili. Inoltre, è tenuto ad esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma ed a confermare, infine, la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. Ne consegue che l'impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, non la riproduca e non la espliciti nei termini e nei documenti previsti dalle citate norme, decade dalle relative domande e nella medesima preclusione detta impresa incorre ove abbia iscritto tempestiva riserva, senza reiterare le richieste che ad essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale, atteso che siffatta omissione è incompatibile con l'intenzione di persistere nella pretesa avanzata in precedenza, derivando dalla mancata conferma una presunzione relativa di accettazione del conto finale, superabile soltanto con la prova della positiva volontà (ex multis, Cass., n. 24746/2022; Cass., n. 15937/2017; Cass., n. 27451/2022; Cass., n. 27086/2007).

Infine, non si rinvengono i presupposti dell’invocata azione ex art. 2041 c.c., (al di là di ogni valutazione in ordine alla legittimazione passiva dell’Ente).

Invero, l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. è sussidiaria e può essere proposta solo in assenza di un titolo giustificativo della “locupletazione”, e non quando l'arricchimento sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto che conservi la propria efficacia obbligatoria e la stessa risulta inammissibile qualora il danneggiato possa esercitare un'azione tipica per indennizzare il pregiudizio subito. La tutela non può essere esercitata mediante lo strumento dell'ingiustificato arricchimento se esiste un altro rimedio astrattamente possibile (ex multis, Cass., 11/09/2025, n. 25060; Cass, 18/10/2024, n. 27008; C. App. Firenze, 04/09/2025, n. 1513).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)