Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILE LA RIPROPOSIZIONE CAUTELARE SENZA MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO (58.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Ordinanza
2026
In materia di appalti pubblici, non costituisce mutamento rilevante delle circostanze ai fini della riproposizione dell'istanza cautelare né l'ordinaria gestione dei tempi di fissazione dell'udienza di merito, né la stipulazione del contratto d'appalto se quest'ultima rappresenta lo sviluppo fisiologico del procedimento già considerato o prevedibile nelle precedenti fasi cautelari.
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