Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA AGLI ATTI NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (35.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

La rinuncia agli atti determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a., in quanto il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, prevalendo il principio dispositivo che garantisce alla parte la piena disponibilità dell'azione sino al momento della decisione.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

DISPOSITIVO: La parte della sentenza del giudice amministrativo che contiene la decisione finale, la cui pubblicazione può avere effetti sull'esecuzione del contratto. (Riferimento: Art. 18, comma 4)