Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL RICORRENTE (84.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 2, c.p.a., la rinuncia agli atti del giudizio, regolarmente notificata alle altre parti e depositata presso la segreteria del tribunale prima dell'udienza, produce l'estinzione del processo; in tale ipotesi, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando il perfezionamento della fattispecie abdicativa.

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