Giurisprudenza e Prassi

RINUNCIA AL RICORSO SENZA MANDATO SPECIALE E SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA Sentenza 2026

La procura ad litem, pur se comprensiva della facoltà di rinunciare agli atti, non equivale al mandato speciale richiesto dall'art. 84, comma 1, c.p.a. per la rinuncia formale. Ciononostante, la dichiarazione di rinuncia così formulata, unitamente alla condotta della parte che manifesta il disinteresse alla partecipazione alla gara, configura un'ipotesi di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati