Giurisprudenza e Prassi

Estinzione del giudizio amministrativo per rinuncia e spese di lite

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

In tema di processo amministrativo, la rinuncia al ricorso, notificata alle altre parti e depositata in giudizio, comporta l'estinzione del giudizio per rinunzia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.; in tale evenienza, le spese di lite gravano sulla parte rinunciante nel caso in cui le altre parti resistenti manifestino interesse alla rifusione, opponendosi alla compensazione delle stesse.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)