Giurisprudenza e Prassi

FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO E RINNOVO AFFIDAMENTO DIRETTO - VIOLAZIONE NORMATIVA

ANAC DELIBERA 2021

Oggetto: Procedure di scelta del contraente e proroghe reiterate dell’affidamento per la gestione degli impianti di depurazione del Comune di - omissis -

Unitamente alle suddette proroghe contrattuali, essi costituiscono il risultato del frazionamento di un’unica prestazione di servizi di durata pluriennale avente un valore complessivo che, rapportato al tempo del primo affidamento, risulta superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

La sottrazione all’evidenza pubblica operata in virtù dello suddetto frazionamento appare quindi in contrasto con l’art. 29 comma 1, 3 e 4 del d.lgs. 163/2006 vigente al tempo del primo affidamento alla - omissis - (secondo il quale la stima del valore dell’appalto, da effettuare all’avvio della procedura di affidamento, deve tener conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto; ed è vietato il frazionamento artificioso dell’appalto ai fini, tra l’altro, della determinazione delle modalità di affidamento); e con l’art. 125 comma 11, che nell’ambito degli appalti di servizi circoscrive il ricorso all’affidamento diretto con un unico operatore agli importi inferiori a 40.000 Euro; nonché con le altre disposizioni che disciplinano le procedure da seguire nell’affidamento e i relativi obblighi di pubblicità e comunicazione in proporzione al valore del contratto (ex multibus, art. 124 comma 1 d.lgs. 163/2006). Vale rilevare che tali regole costituiscono attuazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità immanenti nel diritto comunitario - in particolare per quanto attiene la concezione dell’affidamento diretto senza confronto competitivo come istituto eccezionale, cui è possibile ricorrere nei casi tassativamente previsti dalla legge; sicché esse, riprodotte con lievi modifiche nei successivi aggiornamenti del Codice dei contratti pubblici (cfr. art. 36 comma 2 lett. A. del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) erano vigenti anche al tempo degli affidamenti operati in favore della - omissis - nel dicembre 2017 e nell’aprile 2020. Per quanto attiene a tali ulteriori affidamenti senza gara, peraltro, si rileva anche l’inosservanza del criterio di rotazione nella scelta del contraente, recato dall’art. 36 comma 1 del d.lgs.50/2016.

Difatti la normativa dei contratti pubblici non contempla l’uso del frazionamento delle commesse e la prospettiva dell’ulteriore affidamento (o del rinnovo contrattuale) come strumento di enforcing della piena e corretta esecuzione, in quanto una simile accezione si presterebbe facilmente all’elusione della regola dell’evidenza pubblica, permettendo l’aggiramento delle soglie che impongono di rapportare la gravità delle procedure di affidamento al valore della commessa. Ciò a maggior ragione laddove trattasi di prestazioni contrattuali di un normale grado di complessità, nei confronti delle quali la conformità esecutiva e gli interessi della stazione appaltante potrebbero essere adeguatamente presidiate mediante un’accorta configurazione del contratto. Nel caso di specie, si ritiene, il Comune di - omissis - ben avrebbe potuto perseguire l’interesse pubblico alla messa a norma del sistema di depurazione delle acque e alla gestione efficiente dello stesso mediante un contratto pluriennale congegnato con la previsione di adeguate penali per inadempimento e clausole rescissorie, strumenti che invece sono stati adoperati marginalmente e con scarsa o nulla effettività nei contratti esaminati. Parimenti non appare accoglibile la difesa della Stazione appaltante per quanto attiene lo scorporo delle attività di manutenzione straordinaria e di smaltimento dei fanghi, atteso che tali prestazioni sono state conferite alla medesima impresa - omissis -. A parere di quest’Autorità l’argomento dell’autonomia funzionale delle prestazioni secondarie poteva essere invocato a giustificare la separazione di queste ultime dalla commessa principale solo nel caso di affidamento ad altra impresa. Dal punto di vista operativo – peraltro - si tratta di spese a carattere periodico o comunque agevolmente preventivabili sulla base dei dati storici, pertanto nulla ostava che esse formassero oggetto del medesimo affidamento della gestione degli impianti. Alla luce delle valutazioni che precedono, si ritiene che la stazione appaltante abbia affidato il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione comunali con rinnovi reiterati ed affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia, determinando la sottrazione al regime della concorrenza di contratti per un valore che, di norma, avrebbe richiesto una procedura competitiva.


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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. rrr) del Codice: l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di c...
MANUTENZIONE: La combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazi...
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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