Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMITÀ INDIZIONE DI UNA GARA – IMMEDIATA IMPUGNAZIONE

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA

Secondo pacifica giurisprudenza, “chi contesta in radice l’illegittimità dell’indizione di una gara o di un concorso è onerato di impugnare immediatamente l’atto di avvio della procedura, notificando il ricorso entro il termine decadenziale decorrente dall’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, senza possibilità d’attendere l’esito della vicenda concorsuale” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1.6.2020, n. 3426).

Costituisce dunque ius receptum, consolidatosi nell’ambito delle procedure selettive, quello secondo il quale “la posizione di contrasto del privato – il quale avversi la scelta in sé di avviare la procedura di gara o concorsuale – va radicata attraverso l’impugnazione dell’atto di indizione e di avvio della selezione, mentre l’onere di estensione dell’impugnativa agli atti conseguenti (secondo lo schema dell’atto presupposto e consequenziale) vale ai soli fini di garantire la procedibilità della originaria impugnativa” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 503/2012; id, Sez. V, n. 1347/2012).

La ricorrente non ha mai impugnato l’atto di avvio della procedura.

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