GARA SUDDIVISA IN LOTTI E IMPUGNAZIONE DI DISTINTI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE FONDATI SU MOTIVAZIONI DIFFERENTI: IL RICORSO CUMULATIVO E' INAMMISSIBILE (59)
È inammissibile il ricorso cumulativo proposto avverso distinti provvedimenti di esclusione relativi a lotti diversi della medesima gara qualora gli atti siano autonomi e le censure si fondino su argomentazioni differenti, mancando i presupposti di identità dell'atto e dei motivi richiesti dal rito speciale.
"Nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i motivi di censura si correlino strettamente a quest’ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale, tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (Ad. plen. 27 aprile 2015 n. 5).
Per il rito accelerato concernente gare pubbliche, l’art. 120, comma 13, cod. proc. amm. stabilisce poi che “nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”.
[...] per l’ammissibilità del ricorso mancano i presupposti dell’identità dell’atto impugnato – trattandosi di provvedimenti separati – e dell’identità delle censure – contenendo ciascuna impugnativa argomentazioni diverse."
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