Giurisprudenza e Prassi

RIBASSO "INDIRETTO" DEI COSTI DELLA MANODOPERA: CONSENTITO E POI SOGGETTO A VERIFICA DI ANOMALIA (41.14)

TAR ABRUZZO PE SENTENZA 2025

Osserva questo collegio:

- nonostante parte della giurisprudenza abbia ritenuto che “la non "ribassabilità" dei costi della manodopera, normativamente prevista, non impone implicitamente anche lo scorporo di questi ultimi dalla base d'asta” (Tar Sicilia 3787 del 2023), il Collegio osserva viceversa che tale obbligatorietà emerge non solo dalla chiarissima lettera dell’articolo 41 cit. (“. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso”), ma anche dalla ratio della disciplina, tesa a tutelare una separata considerazione dei medesimi, non solo per responsabilizzare gli operatori economici, come rilevato dal Consiglio di Stato nella pronuncia richiamata, ma anche per consentire che tali interessi da contemperare – quelli dei lavoratori e la iniziativa economica – abbiamo un margine autonomo di oscillazione rispetto alla rigidità del ribasso percentuale della base di gara;

- del resto la diversa soluzione giungerebbe addirittura a imporre a tutti i concorrenti un ribasso anche sulla manodopera, qualora si volesse offrire un ribasso sulla base d’asta, il tutto in contrasto con la eccezionalità di tale evenienza, non solo per la ratio indicata ma anche per il conseguente obbligo di controllo di anomalia;

- proprio perché il ribasso offerto anche sul costo della manodopera da luogo al controllo di anomalia della offerta, l’operatore è stato messo correttamente dalla legge nelle condizioni di calibrare detto ribasso indipendentemente da quello afferente all’offerta a base d’asta, atteso che appare del tutto pretestuoso e improbabile ritenere che la capacità di ottenere una maggiore organizzazione sul piano del costo della manodopera coincida perfettamente, in termini percentuali, con la capacità di contenere gli altri costi e dunque con la percentuale di ribasso offerta per la base d’asta;

- in altri termini, ritenere, con la citata giurisprudenza, che la unica base d’asta possa contenere in sé anche i costi della manodopera (pur se indicati nel loro importo al suo interno), vanifica la ratio del loro imposto “scorporo”, che mira appunto a un trattamento, anche del ribasso, del tutto separato; e ciò per le ragioni esposte;

- alla luce delle precedenti considerazioni, deve dunque essere interpretata e analizzata innanzitutto la disciplina di gara, nei punti salienti appena riepilogati;

- è solo apparente dunque il contrasto tra quanto previsto nell’allegato 4 al disciplinare al suo interno e in confronto con il modello da fac-simile;

- nel primo la percentuale unica di ribasso non può che essere riferita alla base d’asta (per quanto sinora detto è appunto la base d’asta quella a cui sono ontologicamente riferiti i ribassi percentuali, mentre i costi della manodopera possono essere proposti in importi ribassati, in modo indipendente dalla percentuale di asta, sulla base di un’attenta e del tutto individualizzata valutazione, da parte del singolo operatore, della propria organizzazione aziendale), mentre tra gli importi ricompresi nel prezzo offerto (e correttamente indicati come soggetti a ribasso, per quanto sinora esposto) sono indicati separatamente, oltre i costi interni della sicurezza, i costi della manodopera;

- nel medesimo allegato 4, la percentuale di ribasso, rispetto alla base d’asta (come specificata nell’articolo 4 del disciplinare, e pari a euro 42.502), doveva essere specificata in termini numerici e in cifre e lettere, mentre correttamente per i costi della manodopera era prevista solo la indicazione dell’eventuale ribasso in cifre e lettere, non in percentuale, per le ragioni specificate;

- quindi, in sostanza, l’espressione “non soggetti a ribasso” riferiti agli altri costi nell’articolo 4 del disciplinare deve essere inteso come “non soggetti a ribasso percentuale”, di modo che il ribasso percentuale correttamente non si estende automaticamente a essi;

- il modello allegato 4 non contiene alcuna contraddizione neanche con il modello fac-simile: nel primo è distinta la percentuale di ribasso dalla base d’asta dagli altri importi che possono essere ribassati solo in modo autonomo e che concorrono a formare il “valore offerto” complessivo (come indicato nel modello fac-simile, cioè sono ricompresi nel prezzo finale offerto in tale modello, seppure da indicare separatamente e da ribassare separatamente come specificato nel modulo allegato 4);

- la ricorrente ha correttamente compilato tale modulo allegato 4, proponendo una percentuale di ribasso (100%) sulla base d’asta, e i singoli importi per le altre voci separate, tra cui i costi della manodopera;

- appare del tutto neutra la circostanza che abbia modificato il modello cancellando la parte in cui si specificava “non soggetti a ribasso”, perché questo non influisce sulla univocità della propria manifestazione esteriore del contenuto economico dell’offerta (e tra l’altro ha poi in effetti ribassato i costi della manodopera, come consentito dalla lex specialis e dalla normativa appena richiamata, portandoli a € 471.708,66, e indicando in € 6.120,00 i costi interni per la sicurezza);

- la controinteressata, viceversa, nel medesimo modulo, ha indicato la percentuale di ribasso offerto, 17.3%, solo in cifre (oltre a ribassare i costi per la manodopera a € 466.400.00, e indicando € 5040,00 per i costi interni per la sicurezza);

- nel modello fac-simile da sistema, che come visto prevale in caso di contrasto con quello di cui all’allegato 4, Parsifal ha indicato in minor prezzo offerto in euro 549.846,40, mentre Leonardo si è limitata a indicare una percentuale (la stessa che nell’allegato 4 viene riferita alla base d’asta);

- sulla base di ciò, la Stazione appaltante, dopo l’apertura delle offerte economiche, ha inteso interpretare la offerta di Leonardo come un ribasso percentuale su tutto il costo complessivo del servizio;

- per quanto sinora esposto, tuttavia, questa è una interpretazione contra legem oltre che in contrasto con la disciplina della lex specialis, la quale, appunto in conformità ai principi illustrati, non consentiva un ribasso percentuale se non sulla base d’asta, pur ammettendo, con i limiti riferiti, un ribasso autonomo del costo della manodopera, da giustificare poi in sede di controllo di anomalia (se si ammettesse una interpretazione opposta, del resto, si giungerebbe al risultato assurdo di una gara in cui il controllo di anomalia è la norma e non l’eccezione: se si considera a base d’asta anche il costo della manodopera, tutti le offerte a ribasso sarebbero destinate a controllo di anomalia);

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
COSTO DELLA MANODOPERA: Il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensiv...
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