Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA PROROGA DEL CONTRATTO CHE MODIFICA LE CONDIZIONI ECONOMICHE ORIGINARIE (120.11)

TAR LOMBARDIA Sentenza 2025

È nulla la clausola della lex specialis che esclude preventivamente ogni diritto di azione o risarcimento in favore degli operatori economici in caso di ritiro della procedura di gara, in quanto la Stazione Appaltante non può imporre la rinuncia anticipata alla tutela giurisdizionale per eventuali comportamenti illeciti. Tuttavia, la revoca della gara è legittima se fondata su sopravvenute e documentate esigenze di interesse pubblico correlate alla riorganizzazione strutturale delle aree di servizio. In tale contesto, la proroga del servizio transitorio non può comportare una revisione dei prezzi, poiché l'alterazione delle condizioni economiche trasforma la proroga in un rinnovo contrattuale illegittimo.

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