Giurisprudenza e Prassi

COVID19 - REVOCA GARA PER EVENTI SOPRAVVENUTI - AMMESSA

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2020

L’art. 21 quinquies, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241 prevede che: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti (….)”. La disciplina surriferita attribuisce all’Amministrazione un ampio ius poenitendi che le consente di ritornare sulle proprie decisioni per sopravvenute ragioni di opportunità, avvalendosi in tal senso di un potere connotato da significativa discrezionalità in merito all’individuazione delle ragioni medesime, che devono comunque essere finalizzate alla migliore cura del pubblico interesse, a fronte del quale l’eventuale posizione di vantaggio conseguita dal privato deve considerarsi recessiva. La latitudine di tale potere è peraltro bilanciata dalla sussistenza di un rafforzato onere motivazionale, mediante il quale deve essere dato conto delle valutazioni svolte ai fini dell’assunzione della decisione “di ritiro”, ivi compresa l’adeguata comparazione di eventuali interessi contrapposti (ex multis Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2020, n. 1837). Ciò comporta che, qualora le motivazioni della revoca siano congruamente esplicitate e non sia nelle stesse ravvisabile un evidente vizio di illogicità, contraddittorietà e/o errore di fatto, la scelta dell’Amministrazione di tornare sulle proprie precedenti decisioni non può essere sindacata, rientrando il potere di revoca in quello di “amministrazione attiva” che spetta in via esclusiva alla stessa pubblica Amministrazione (ex multis sentenza T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 3 luglio 2020, n. 7980).

Inoltre, nell’ambito delle procedure di scelta del contraente, si è cristallizzata una specifica giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 28 giugno 2019, n. 446, e le ulteriori pronunce ivi richiamate) alla quale aderisce anche questo Tribunale e che impone un onere di specifica e puntuale motivazione sulle sopravvenute ragioni di interesse pubblico (o sulla rinnovata valutazione di quelle originarie) nel caso di revoca della gara che interviene successivamente all’aggiudicazione, ma prima della stipulazione (nel cui caso può soccorrere solo il diritto potestativo di recedere dal contratto, cfr. Ad. Pl. Cons. Stato 29 giugno 2014, n. 14). Ciò in quanto l’impresa aggiudicataria, a seguito dell’intervenuta aggiudicazione, assume una qualificata posizione, e le esigenze di tutela del legittimo affidamento dell’impresa che ha diligentemente partecipato alla procedura di gara, impongono un dovere particolarmente pregnante di comparazione dei contrapposti interessi. Nel caso oggetto di odierno scrutinio peraltro, la procedura ad evidenza pubblica, al momento della revoca, era ancora in una fase interlocutoria, susseguente alla formazione della graduatoria e nella pendenza della fase di verifica di anomalia (vedi paragrafo 5 del bando di gara integrale doc. 8 di parte ricorrente). Né viene in considerazione nel caso di specie la “proposta di aggiudicazione” (cfr. artt. 32, comma 5, e 33, comma1, del d.lgs. 50 del 2016, in passato definita “aggiudicazione provvisoria”), in quanto l’ordinamento provinciale in materia di contratti, ed in particolare la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, recante “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016” non contempla tale fase della procedura in dipendenza degli effetti conseguenti all’art. 1 del d.lgs. 7 settembre 2017, n. 162 (a sua volta recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici”), stabilendo invece all’articolo 22, comma 7, che l’aggiudicazione è definitiva e che non è pertanto soggetta ad approvazione. Pertanto, secondo una consolidata giurisprudenza da condividersi in questa sede, poiché financo l’aggiudicazione provvisoria – o, secondo l’attuale terminologia, la “proposta di aggiudicazione” – costituisce atto di natura endoprocedimentale, ed a maggior ragione parimenti riveste natura endoprocedimentale la mera formazione della graduatoria, la relativa revoca non è qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, tale pertanto da richiedere un raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo al riguardo prospettabile alcun affidamento del destinatario (ex multis sentenza Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2019, n. 107, T.A.R. Palermo, sez. III 12 giugno 2020, n. 1158).

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