LEGITTIMA LA REVOCA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER SOPRAVVENUTI NUOVI FINANZIAMENTI PUBBLICI (17.5)
La revoca della procedura di gara intervenuta prima dell'aggiudicazione definitiva, ma dopo la proposta di aggiudicazione, non costituisce propriamente esercizio del potere di autotutela ai sensi della L. 241/1990, bensì un atto di ritiro basato sull'ampia discrezionalità amministrativa. In tale fase, non essendosi consolidata alcuna posizione di affidamento in capo al concorrente, la stazione appaltante può legittimamente ritirare gli atti di gara in presenza di sopravvenuti finanziamenti che impongano una diversa programmazione o revisione del progetto, senza necessità di instaurare un preventivo contraddittorio procedimentale.
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