Giurisprudenza e Prassi

REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE PER INTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO: ONERE DI MOTIVAZIONE RAFFORZATA E COMPARATIVA DEI COSTI (18)

CGA SICILIA SENTENZA 2026

È illegittima la revoca dell'aggiudicazione, disposta ai sensi dell'art. 21-quinquies L. 241/1990, motivata dalla generica esigenza di internalizzare il servizio per contenimento della spesa, qualora la stazione appaltante ometta una puntuale analisi comparativa tra i costi dell'auto-produzione e il prezzo offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, specie in presenza di ribassi considerevoli.

"La giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 29.11.2016 n. 5026) ha avuto modo di precisare la differenza tra il potere di annullamento d’ufficio, che postula l’illegittimità dell’atto rimosso d’ufficio, e quello di revoca, che esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990 (e introdotta dall’art.14 della l. n.15 del 2005, per come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b-ter, d.l. n. 133 del 2014), sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione procedente. Tuttavia, l’esercizio del potere di autotutela in esame rimane sottoposto a sindacato giurisdizionale laddove omette un’adeguata considerazione e un’appropriata protezione delle esigenze del legittimo affidamento ingenerato nel privato e dell’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici costituiti dall’atto originario, nonché, più in generale, alla stabilità dei provvedimenti amministrativi.

Né è sufficiente per contro argomentare il richiamo alla previsione della debenza di un indennizzo ai privati.

La giurisprudenza (tra le altre, con la sentenza richiamata) ha, pertanto, precisato i canoni di esercizio del predetto potere, coerentemente con i principi generali dell’ordinamento della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e del buon andamento dell’azione amministrativa: “a) la revisione dell’assetto di interessi recato dall’atto originario dev’essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell’atto che si intende revocare; b) non è sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell’emanazione dell’atto originario; c) le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l’intensità dell’interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell’atto originario; d) la motivazione della revoca dev’essere profonda e convincente, nell’esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell’interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole”.

Ciò precisato n termini generali, va evidenziato che, nel caso che occupa, il provvedimento censurato risulta carente di una puntuale motivazione circa il concreto perseguimento del dedotto interesse al contenimento della spesa attraverso l’internalizzazione del servizio.

Tale lacuna appare tanto più evidente a fronte della mancata valutazione del ribasso offerto dall’odierna appellata e della natura del servizio ai fini del raffronto del costo del servizio di lavaggio cassonetti esternalizzato con quello internalizzato (come correttamente evidenziato dal T.A.R. con la sentenza appellata)."

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