LEGITTIMA LA REVISIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO SENZA MOTIVAZIONE RAFFORZATA PRIMA DELL'APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE
In una procedura di gara, la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione sull'Albo Pretorio online della stazione appaltante, riconducibile alla nozione di profilo del committente, determina la conoscenza legale dell'atto e fa decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione. Sul piano del merito, la Commissione giudicatrice, fino al momento dell'apertura delle offerte economiche, mantiene integro il potere di riesame delle valutazioni tecniche; la rideterminazione del punteggio numerico in tale fase non richiede una motivazione rafforzata, essendo il punteggio stesso idoneo a esprimere sinteticamente il giudizio discrezionale dell'organo valutativo.
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