Giurisprudenza e Prassi

TARIFFE NON AGGIORNATE - INTERESSE IMMEDIATO AD IMPUGNARE IL BANDO DI GARA (106)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2023

Nel caso di specie il Collegio ravvisa gli estremi sia della legittimazione ad agire sia dell’interesse immediato ad impugnare le regole di gara, posto che, dalla prospettazione dei ricorrenti, emerge che la predeterminazione del prezzo secondo tariffe non aggiornate costituisce un elemento che condiziona la possibilità di proporre un’offerta seria ed economicamente sostenibile, risultando l’importo posto a base di gara non coerente con i valori di mercato e non adeguato all’aumento considerevole e progressivo dei costi dei materiali da costruzione.”.

Ebbene, gli odierni ricorrenti contestano che le previsioni di gara rendano nella sostanza impossibile presentare un’offerta realmente attendibile. Ciò perché la determinazione del prezzo, sulla base di tariffe non aggiornate, costituirebbe un fattore condizionante la proponibilità di un’offerta economicamente sopportabile e, quindi, affidabile. Il che porrebbe nutriti dubbi sul fatto che l’importo posto a base di gara sia coerente coi valori effettivi di mercato ed adeguato laddove comparato con l’aumento considerevole e progressivo dei costi dei materiali da costruzione registrato in tempi recenti.

Con riferimento altresì al tema della mancata partecipazione alla gara delle imprese ricorrenti è agevole osservare che, nella fattispecie in esame, si è in presenza di un’ipotesi necessitata dell’impugnativa del bando e delle connesse prescrizioni di gara, dal momento che gli stessi non avrebbero consentito agli operatori interessati di formulare un’offerta economica “sostenibile”. In questa prospettiva la mancata partecipazione alla procedura è il presupposto per evitare acquiescenza a determinate regole di gara considerate illegittime.

D’altronde, la partecipazione alle procedure pubbliche d’appalto costituisce accettazione del progetto a base di gara, dei relativi prezzi nonché dello stato dei luoghi e delle condizioni economiche ed ambientali per l’esecuzione dei lavori: in altri termini non può parteciparsi ad una gara contestandone a posteriori il prezzo, dal momento che il computo metrico di base rientra, per l’appunto, fra gli elementi che l’impresa partecipante deve necessariamente accettare in modo da presentare un’offerta economica a questi conforme.

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