Giurisprudenza e Prassi
Proroga tecnica e diritto alla revisione prezzi nel servizio energetico
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza
2026
È illegittima la condotta della stazione appaltante che qualifica unilateralmente come rinnovo la prosecuzione del rapporto contrattuale alla scadenza, al solo fine di imporre il canone originario risalente all'inizio del rapporto decennale. Qualora la prosecuzione sia finalizzata esclusivamente a coprire il tempo tecnico per una nuova gara (proroga tecnica), l'amministrazione è tenuta a svolgere un'adeguata istruttoria sull'istanza di adeguamento dei prezzi presentata dall'esecutore, tenendo conto delle evoluzioni di mercato e dei precedenti provvedimenti di revisione già adottati.
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