OBBLIGO PER LA STAZIONE APPALTANTE DI PRONUNCIARSI SULL'ISTANZA DI REVISIONE PREZZI DELL'APPALTATORE IN REGIME DI PROROGA TECNICA (115)
È illegittimo il silenzio serbato dalla Stazione Appaltante sull'istanza di revisione dei prezzi formulata dall'operatore economico nel corso di un rapporto contrattuale proseguito in regime di proroga tecnica. La sussistenza di clausole revisionali obbligatorie per legge o previste dal Capitolato Speciale d'Appalto impone all'Amministrazione l'avvio di un'istruttoria tecnica volta a riscontrare la pretesa, con l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini di legge.
"L’art. 115 del Codice dei Contratti Pubblici applicabile, ratione temporis, al caso di specie, stabilisce che “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”."; "[...] il regolamento negoziale tra il R.T.I. ricorrente e l’A.R.O. impone a quest’ultimo di dare avvio al procedimento di revisione del prezzo in presenza dell’istanza di parte."
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