OBBLIGO DI PROVVEDERE SULL'ISTANZA DI REVISIONE PREZZI PER SOPRAVVENUTI RINCARI (106.1)
In tema di appalti pubblici, sussiste l'obbligo della stazione appaltante di concludere il procedimento di revisione prezzi con un provvedimento espresso qualora l'istanza dell'operatore economico si fondi su elementi di novità, quali l'emanazione di decreti ministeriali che rilevano variazioni eccezionali dei prezzi dei materiali. In tale contesto, eventuali risposte precedenti di natura meramente istruttoria o interlocutoria non precludono l'impugnabilità del silenzio-inadempimento serbato sulla successiva istanza, che non assume carattere meramente confermativo.
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