ISTANZA DI REVISIONE PREZZI - ILLEGITTIMO IL SILENZIO DELLA P.A. - MA IL GIUDICE NON PUO' ACCOGLIERE L'ISTANZA (106.1)
Costituisce pacifica acquisizione giurisprudenziale che l'istituto della revisione prezzi consiste in procedimento finalizzato al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, al quale è sotteso l'esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale nei confronti del privato contraente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6/9/2022, n. 7756; id. sez. III, 14/11/2018, n. 6421; T.A.R. Piemonte, sez. I, 15/4/2022, n. 377; T.A.R. Puglia, sez. III, 14/1/2022, n. 63); pertanto, la natura discrezionale del potere sollecitato con l’istanza in esame esclude in questa sede una pronuncia sulla fondatezza della relativa istanza, essendo la relativa valutazione riservata all’amministrazione e non potendo, ex art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice amministrativo pronunciarsi “con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” se non nella fattispecie contemplata dall’art 31, comma 3, c.p.a. di cui però, non ricorrono i presupposti, in ragione della natura del potere da esercitare.
Va, di conseguenza, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Soggetto attuatore e coordinatore della struttura tecnica di supporto, in qualità di ente appaltante, con correlata declaratoria dell’obbligo di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza.
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