INAPPLICABILITA DELLA REVISIONE PREZZI AI NUOVI AFFIDAMENTI DIRETTI DOPO LA SCADENZA CONTRATTUALE
La revisione dei prezzi negli appalti pubblici è funzionale alla conservazione dell'equilibrio sinallagmatico originario e può operare solo in caso di mera proroga tecnica che mantenga inalterata la fonte contrattuale. Essa non trova applicazione qualora il rapporto prosegua oltre la scadenza attraverso una serie di nuovi e distinti affidamenti diretti, caratterizzati da autonome manifestazioni di volontà e scambi negoziali tra le parti, che configurano una pluralità di titoli giuridici separati incompatibili con la prosecuzione unitaria del contratto scaduto.
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