Giurisprudenza e Prassi

DIRITTO ALLA REVISIONE PREZZI NELLE PROROGHE TECNICHE PRIVE DI EFFETTIVA RINEGOZIAZIONE

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2026

In tema di appalti pubblici di servizi, la clausola di revisione dei prezzi trova applicazione nell'ipotesi di proroga tecnica del contratto, intesa come mero differimento del termine finale del rapporto originario, mentre è esclusa in caso di rinnovo contrattuale, che presuppone un nuovo esercizio dell'autonomia negoziale e una rinegoziazione delle condizioni. La sottoscrizione di contratti ponte non configura un rinnovo se l'operatore è obbligato alla prosecuzione del servizio per clausola capitolare e se non emerge un'effettiva volontà novativa delle parti volta a modificare l'assetto di interessi originario.

Come evidenziato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 dicembre 2025, n. 10203), “la clausola di revisione dei prezzi opera in caso di mera proroga del contratto, e non anche di rinnovo del medesimo (Cons. Stato, III, 10 ottobre 2023, n. 8830; III, 5 marzo 2018, n. 1337); ed infatti mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato dell’autonomia l’immediata incompatibile rende che negoziale, esercizio applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi (Cons. Stato, III, 9 gennaio 2017, n. 25; V, 22 giugno 2010, n. 3892; V, 14 maggio 2010, n. 3019)”.

Sempre in punto di distinzione tra rinnovo e proroga contrattuale, è stato precisato che “il rinnovo contrattuale si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario; in assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l’accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall’atto originario; ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l’intervenuta mera proroga del previgente contratto” (Consiglio di Stato, Sez. III, 24 marzo 2022, n. 2157; Consiglio di Stato, Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1635)”.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)