Giurisprudenza e Prassi

ADEGUAMENTO PREZZI DL 50/2022: GIURISDIZIONE ORDINARIA E CONDIZIONE DI ESIGIBILITÀ

TRIBUNALE DI MANTOVA SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, la controversia relativa all'adeguamento dei prezzi ex art. 26 D.L. n. 50/2022 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché il legislatore ha introdotto un meccanismo di calcolo automatico ancorato a parametri prefissati che elimina ogni potere discrezionale della Stazione Appaltante, configurando una posizione di diritto soggettivo perfetto. Tuttavia, l'esigibilità del credito dell'appaltatore è condizionata al trasferimento delle risorse finanziarie dai fondi statali alla stazione appaltante; ne consegue che la richiesta di pagamento formulata prima di tale trasferimento è prematura e non giustifica l'emissione di un decreto ingiuntivo.

"nel meccanismo delineato dall’art. 26 del D.L. 50/2022, i presupposti e i criteri di quantificazione dell’adeguamento dei prezzi risultano in sostanza predeterminati dal legislatore: all’amministrazione non compete una valutazione discrezionale, bensì l’applicazione di parametri normativi [...] rientrando nell’ambito delle c.d. obbligazioni paritetiche". Inoltre, "il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse" (conforme a Cass. Civ., SS.UU., n. 21990/2020).

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