Giurisprudenza e Prassi

REQUISITO DELLA COMPLETA RADIOPACITÀ: NATURA STRUTTURALE E DIVIETO DI EQUIVALENZA (79.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA - SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA Sentenza 2026

La prescrizione di "completa radiopacità" di un dispositivo medico, in assenza di indicazioni sulle finalità perseguite dalla stazione appaltante, costituisce un requisito tecnico minimo di natura strutturale, insuscettibile di valutazione in termini di equivalenza ex art. 79 D.Lgs. 36/2023.

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DISPOSITIVO: La parte della sentenza del giudice amministrativo che contiene la decisione finale, la cui pubblicazione può avere effetti sull'esecuzione del contratto. (Riferimento: Art. 18, comma 4)