STRETTA INTERPRETAZIONE DEI REQUISITI TECNICI MINIMI PREVISTI A PENA DI ESCLUSIONE (100.1)
I requisiti tecnici minimi stabiliti dalla lex specialis a pena di esclusione costituiscono la definizione dei bisogni essenziali della stazione appaltante e sono soggetti a un'interpretazione stretta e rigorosa. Non è consentito attribuire a tali clausole una portata estensiva o finalistica che vada oltre il tenore letterale della prescrizione, poiché ciò snaturerebbe il significato del requisito minimo e limiterebbe illegittimamente la partecipazione alla gara. Mentre le specifiche tecniche possono essere soggette al principio di equivalenza, i requisiti minimi vincolanti delimitano l'idoneità stessa dell'offerta tecnica.
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