CARENZA DI REQUISITI DI MORALITA' PRECLUDE L'AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA (32.8)
L'affidamento d'urgenza dell'esecuzione di un appalto non può essere disposto in favore di un operatore economico nei cui confronti sia stata già accertata, con esito negativo, la verifica dei requisiti generali di moralità. Ne consegue che il ricorso proposto da tale operatore avverso l'affidamento temporaneo del servizio a un altro concorrente è inammissibile per carenza di interesse, in quanto l'annullamento del provvedimento non produrrebbe alcuna utilità, non potendo la stazione appaltante affidare prestazioni a un soggetto privo delle garanzie di affidabilità professionale prescritte dalla legge.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

