Giurisprudenza e Prassi

DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI - DGUE - CONTENUTO INDISPENSABILE DELLA DICHIARAZIONE (80.3)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2021

Considerato che, conformemente al primo comma della disposizione citata, il legale rappresentante della R. s.r.l. ha effettuato, nell’ambito del documento di gara unico europeo (DGUE) da lui sottoscritto digitalmente, la dichiarazione dei requisiti morali anche per i soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, ivi compresi il direttore tecnico cessato e quello in carica, dei quali ha peraltro indicato il nominativo e i dati anagrafici (luogo e data di nascita);

Ritenuto che tale adempimento è sufficiente a soddisfare il requisito di ammissione richiesto dalla lex specialis, e ciò a prescindere dalla sussistenza e regolarità delle ulteriori dichiarazioni allegate al DGUE sulle quali si impuntano i motivi di censura spiegati dalla parte ricorrente;

Ritenuto non di meno che, quanto a queste ultime, i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati, atteso che:

1) secondo consolidata giurisprudenza amministrativa “l’omessa presentazione in gara della dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza dei reati ostativi di cui all'articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lg. n. 163/2006 [oggi art. 80 d.lgs. n. 50/2016], lungi dal rappresentare una "falsa dichiarazione" (di per sé idonea a giustificare l'esclusione del concorrente dalla gara), si configura come "mancanza di una dichiarazione sostitutiva", in quanto tale certamente ammissibile al soccorso istruttorio; pertanto la richiamata omissione non è riconducibile alla nozione di "incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, [di] difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali" di cui al successivo articolo 46, comma 1-bis (ipotesi in cui la lacuna imputabile al concorrente non ammette il ricorso al "soccorso istruttorio" e comporta ex se l'esclusione dalla gara)” (così C. di S., sez. V, 21/08/2017, n. 4048; in termini TAR Campania-Napoli, Sezione Ottava, 26 ottobre 2018 numero 6324);

2) l’omessa indicazione del luogo e della data di nascita di uno dei soggetti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 nella dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante il modello di DGUE non costituisce causa di esclusione dalla gara, dovendosi ritenere sufficiente, a norma della lex specialis, l’indicazione del solo nominativo, come espressamente richiesto dal ricordato punto 4.2.2., Parte III, lett. A, comma 1, della lettera di invito;

Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso, come integrato con i motivi aggiunti, non possa trovare accoglimento;

Ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, dell’attività svolta limitata alle fasi di studio e introduttiva e alla concentrazione del giudizio definito in sede di trattazione della domanda cautelare con sentenza in forma semplificata.



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