Giurisprudenza e Prassi

IL POSSESSO DEI MEZZI DI TRASPORTO COSTITUISCE REQUISITO DI ESECUZIONE (113.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE Sentenza 2025

La richiesta della lex specialis relativa al possesso di mezzi di trasporto e delle inerenti autorizzazioni sanitarie deve essere intesa come requisito di esecuzione e non di partecipazione; ne consegue l'illegittimità dell'esclusione dell'operatore che, pur descrivendo i mezzi, non ne provi la disponibilità attuale al momento dell'offerta, dovendosi privilegiare l'interpretazione che favorisce la massima partecipazione ed evita inutili aggravi di spesa per i concorrenti non aggiudicatari.

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