CERTIFICAZIONI DI QUALITA': NON POSSONO ESSERE PREVISTE COME REQUISITO DI PARTECIPAZIONE (100.12)
L'Autorità si è pronunciata sull'inammissibilità delle certificazioni di qualità quale requisito di partecipazione in riferimento al d.lgs. 36/2023, a partire dall'Atto del Presidente del 11.10.2023 (fasc.4314/2023) che ha affermato che «In conformità al nuovo dettato normativo, al punto 6.3, il bando tipo n. 1/2023 prevede che la stazione appaltante possa richiedere quale requisito di capacità tecnica e professionale lo svolgimento, nell'ultimo triennio, di un numero minimo di servizi e forniture analoghe e altri eventuali requisiti previsti da leggi speciali. Alla luce della vigente normativa, sulla scorta di quanto argomentato, deve pertanto escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità
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