Giurisprudenza e Prassi

INOPPONIBILE ALLA PA LA CESSIONE DEL CREDITO SENZA ATTO PUBBLICO NONOSTANTE IL MANCATO RIFIUTO (106.13)

TRIBUNALE DI TREVISO SENTENZA 2026

L'inefficacia di una cessione del credito derivante da appalto pubblico, stipulata in difformità dal modello legale (ovvero mediante scrittura privata semplice), non è sanata dal mero decorso del termine concesso all'Amministrazione per manifestare il proprio dissenso. Il requisito formale risponde a ineludibili finalità di tutela dell'interesse pubblico e concorre cumulativamente con il mancato rifiuto ai fini della produzione dell'effetto traslativo opponibile alla committenza. Ne consegue che l'assenza della forma solenne priva la cessione di effetti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

"La disposizione si limita a stabilire che la cessione diviene efficace ed opponibile quando l’Amministrazione non la rifiuti nel termine previsto. Ciò non implica, tuttavia, che il mancato rifiuto possa sostituire o neutralizzare gli ulteriori presupposti espressamente richiesti dalla legge. La struttura complessiva della norma depone piuttosto nel senso che i diversi requisiti concorrano cumulativamente alla produzione dell’effetto finale. [...] Attribuire al silenzio-assenso efficacia sanante significherebbe consentire che proprio il requisito al quale il legislatore ha attribuito maggiore rilevanza venga sostanzialmente svuotato di contenuto."

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