I TITOLI DI DISPONIBILITÀ DELLE AREE COSTITUISCONO REQUISITI DI ESECUZIONE NON SOGGETTI A PROVA IN GARA (113.1)
In tema di appalti pubblici, la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione comporta che i secondi non debbano essere necessariamente posseduti al momento della presentazione dell'offerta, essendo sufficiente l'impegno dell'operatore economico a garantirne la disponibilità al momento della stipula o dell'esecuzione del contratto. Inoltre, l'obbligo di dichiarazione dei requisiti di onorabilità non si estende al 'socio unico del socio unico' dell'operatore partecipante, stante il principio di tassatività delle cause di esclusione.
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