IRRILEVANZA DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE NON DEFINITIVE SOTTO LA SOGLIA DI GRAVITA (80.4)
Nelle procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, la valutazione della gravità di una violazione tributaria non definitiva deve seguire i criteri matematici fissati dal D.M. 28 settembre 2022. Qualora l'operatore partecipi in raggruppamento temporaneo, la soglia del 10% deve essere calcolata esclusivamente sulla quota di prestazione ad esso riferibile. La Stazione Appaltante deve attenersi alle risultanze dei certificati degli enti preposti, senza poter sindacare le valutazioni sulla natura dei debiti riportati, e deve considerare sanata la posizione fiscale qualora sia intervenuta una tempestiva istanza di rateizzazione regolarmente accolta.
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