IRRILEVANZA DELLE VIOLAZIONI FISCALI SOSPESE GIUDIZIALMENTE AI FINI DELL'ESCLUSIONE DALLA GARA (95.2)
In tema di cause di esclusione non automatica, la sussistenza di gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate deve essere valutata dalla stazione appaltante al momento dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023. Qualora l'operatore economico ottenga la sospensione giurisdizionale degli atti impositivi prima di tale momento, opera la clausola di irrilevanza prevista dall'art. 4 dell'Allegato II.10, con la conseguenza che l'amministrazione non può procedere all'esclusione né valutare l'inaffidabilità del concorrente, restando salvo il principio di continuità del possesso dei requisiti in assenza di un precedente accertamento negativo da parte della stazione appaltante.
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