Giurisprudenza e Prassi

DEBITI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATI E CERTIFICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRASTANTI: PREVALE L'ATTESTAZIONE PIU' RECENTE (95)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA

In materia di esclusione per violazioni tributarie non definitivamente accertate ex art. 95, comma 2, D.Lgs. 36/2023, l'eventuale contrasto tra certificazioni difformi rilasciate dall'Agenzia delle Entrate deve essere risolto in favore dell'attestazione più attuale, che prevale su risultanze pregresse o risalenti nel tempo. "L’antinomia non può che essere risolta in favore della certificazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate [...] in quanto attestante una situazione più recente [...]. Inoltre, trattandosi di atto proveniente da una pubblica amministrazione, esso è munito di fede privilegiata, esonerando la stazione appaltante da ulteriori accertamenti" (Cons. Stato, Sez. V, n. 3508/2026).

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