OBBLIGAZIONI CONTRIBUTIVE: IL PAGAMENTO DEL DEBITO ALTRUI LEGITTIMA LA RIPETIZIONE DI QUANTO VERSATO (11 - 119)
In caso di obbligazioni contributive, il pagamento del debito altrui in ogni caso legittima chi ha provveduto al pagamento, pur non essendovi tenuto, a pretendere la ripetizione di quanto versato dal debitore che ne abbia comunque beneficiato.
In materia di un appalto pubblico, nel caso in cui l'appaltatore sia esposto nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi e il committente proceda al pagamento in sua vece, anche qualora si tratti di debiti contributivi relativi a un diverso (e precedente) periodo rispetto a quello di vigenza del contratto di appalto, si configura il pagamento di un debito altrui, che in ogni caso legittima chi ha provveduto al pagamento, pur non essendovi tenuto, a pretendere la ripetizione di quanto versato dal debitore, che ne abbia comunque beneficiato.
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