ULTRATTIVITÀ DEL D.LGS. 50/2016 PER I LIVELLI DI PROGETTAZIONE ANTECEDENTI AL NUOVO CODICE (225.9)
In forza del regime transitorio di cui all'art. 225, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, la disciplina dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 continua a regolare i requisiti tecnici e i livelli di progettazione per i progetti elaborati prima dell'efficacia del nuovo Codice, con la conseguenza che l'assenza della relazione di sostenibilità dell'opera non ne inficia la legittimità. Inoltre, la particolare urgenza che legittima l'occupazione anticipata ex art. 22-bis D.P.R. 327/2001 si considera presunta nel caso di procedure espropriative con oltre cinquanta destinatari.
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