Giurisprudenza e Prassi

RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE: È SUBORDINATO AL RISPETTO DEL TERMINE DI PREAVVISO E DEVE ESSERE INFORMATO AI PRINCIPI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA (134)

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, il recesso unilaterale della stazione appaltante ex art. 134 D.Lgs. n. 163/2006 deve essere esercitato nel rispetto delle garanzie procedurali (preavviso non inferiore a venti giorni) e dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. L’esercizio del diritto di recesso oltre i limiti temporali e in violazione dell'affidamento dell'appaltatore, unitamente alla mancata prova di fatti estintivi del credito da parte dell'Ente (rimasto contumace), comporta l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento dei compensi maturati per le attività espletate.

"In particolare, come correttamente rilevato dalla società istante deve essere dichiarata l’illegittimità del recesso esercitato dal in relazione al contratto de quo, in quanto esercitato oltre il limite temporale specificato dalla norma di cui all’art. 134 del vecchio codice appalti, oltre che in violazione del generale canone di buona fede e correttezza, ex art 2 Cost e art. 1375 c.c.

Sul punto, in via preliminare, è da rilevare che la norma di cui all’art. 134 del Dlgs 163/2006, ratione temporis applicabile al caso in scrutinio, stabilisce che “la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo”.

Ebbene, la norma de qua prevede espressamente il diritto della stazione appaltante di recedere in qualunque momento dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che rendano non più opportuno o conveniente il contratto (si veda l’art. 122 del D.P.R. n 554/1999, poi abrogato dal codice degli appalti del 2006).

Tale disposizione deve ritenersi applicabile, anche nella formulazione contenuta nell’art. 134 citato, a tutti i contratti di appalto e non solo a quello di lavori ma anche a quello di servizi, come è stato confermato dalla dizione contenuta nell’art. 109 Codice appalti 2016 nonché dall’art. 123 del D.gs n. 36/2023 vigente, che hanno recepito espressamente la facoltà di recesso unilaterale dal contratto anche per le prestazioni di servizi. La facoltà da parte della Pubblica Amministrazione di recedere dal contratto di appalto pubblico è poi contemplata anche dall’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, poi convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135, con riferimento ai contratti pubblici di acquisto di beni e di servizi e dalla norma generale di cui all’art. 21 sexies della L. 241/1990, così come introdotto dalla novella del 2005 (L. n. 15/2005)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)