Articolo 123. Recesso.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all’articolo 11 dell’allegato II.14. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. L’allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Testo Previgente

Relazione

L'articolo 123 disciplina l'esercizio del diritto di recesso dal contratto d'appalto ad opera della stazione appaltante. La disposizione in esame, nel comma 1, riconosce alla stazione appaltante la f...

Commento

NOVITA’ DEL CORRETTIVO • Al comma 1 viene introdotta una precisazione mediante il richiamo all’articolo 11 dell’allegato II.14. CONSIGLI UTILI PER SA E PER OE - L'esercizio del diritto di reces...
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