Articolo 123. Recesso.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell’allegato II.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. L’allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L'articolo 123, riproducendo con modifiche l’attuale articolo 109 del codice, disciplina l'esercizio del diritto di recesso dal contratto d'appalto ad opera della stazione appaltante. La d...

Commento

NOVITA’ • Nel comma 1, anziché “previo il pagamento”, formula adottata sia dal comma 1 dell’art. 109 d.lgs. 50/16, sia dalle norme previgenti (art. 134 del decreto legislativo n. 163 del 2006; art. 1...
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