RECESSO DELLA PA DAL CONTRATTO D'APPALTO: COMPETENTE IL GIUDICE ORDINARIO (109)
Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario qualora l'Amministrazione receda dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016, in quanto la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto. L’indennizzo spettante all’appaltatore per il decimo delle opere non eseguite include e assorbe i danni da lucro cessante e quelli da sospensione dei lavori, risolvendosi nel ristoro forfettario per la mancata esecuzione dell’opera.
"Ove l’Amministrazione 'receda' dal rapporto negoziale anticipatamente costituito... la giurisdizione spetterà al giudice del rapporto, cioè al giudice ordinario"; "il già riconosciuto indennizzo di cui all’art.109 cit. in favore dell’attrice si risolve nel ristorare l’appaltatore per la mancata esecuzione dell’opera che, include, quindi, a maggior ragione, il caso della sospensione dei lavori" (cfr. Cass. 77/2003; Cass. 421/2024).
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