Giurisprudenza e Prassi

IUS POENITENDI DELLA PA - RECESSO LEGITTIMO PRIMA DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLE QUANTITÀ MINIME GARANTITE

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2025

In tema di appalto pubblico di forniture, il mancato raggiungimento delle Quantità Minime Garantite (QMG) prima dell'esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante è irrilevante ai fini della legittimità del recesso stesso, qualora la disciplina negoziale non preveda un frazionamento temporale di detti minimi in relazione alla durata del rapporto. Una volta esercitato il recesso ad nutum, il diritto dell'appaltatore è limitato al solo indennizzo previsto dal contratto per le prestazioni già approntate, restando esclusa ogni pretesa risarcitoria per mancato guadagno o violazione dell'impegno d'acquisto minimo.

"Secondo questa disciplina il mancato raggiungimento delle QMG prima del recesso del Committente è irrilevante, giacché l’obbligo di acquisto delle quantità minime non ha un termine diverso da quello ordinario di durata del contratto [...] e una volta che il Committente abbia esercitato il recesso l’Impresa ha diritto soltanto all’indennizzo indicato".

"Il dovere di buona fede non può dare ingresso nel rapporto ad obblighi incompatibili con la complessiva economia del contratto o con espresse previsioni negoziali, né legittimare una valutazione ex post della condotta della parte contrattuale sulla sola base dei suoi effetti sugli interessi della controparte". (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2855 del 11/02/2005).

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