PATTEGGIAMENTO E RATING DI LEGALITÀ: LEGITTIMITÀ DEL DINIEGO POST-RIFORMA CARTABIA
Il diniego del rating di legalità motivato da una sentenza di patteggiamento non configura una violazione del divieto di equiparazione alla sentenza di condanna previsto dalla Riforma Cartabia, né integra un eccesso di potere, in quanto l'ordinamento può legittimamente valorizzare la sentenza ex art. 444 c.p.p. come indice di inaffidabilità ai fini dell'accesso a benefici e premialità reputazionali.
"[...] la riforma Cartabia impedisce una equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna ma non impone una totale indifferenza e neutralità dell’ordinamento giuridico rispetto alla sentenza di patteggiamento.
D’altronde anche il d.lgs. n. 36/2023, entrato in vigore successivamente alla predetta riforma, pur non equiparando più la sentenza di patteggiamento alla sentenza definitiva di condanna ai fini dell’esclusione automatica prevista dall’art. 95, all’art. 98 riconosce comunque rilievo alla sentenza di patteggiamento quale fonte di prova dell’illecito professionale, insieme ad altri provvedimenti giurisdizionali analoghi a quelli citati nel regolamento dell’Autorità in questa sede impugnato (misure cautelari, sentenza di condanna non definitiva).
[...] il Regolamento impugnato non crea alcuna equiparazione tra la sentenza di patteggiamento a quella di condanna.
Piuttosto, il Regolamento riconosce alla sentenza di patteggiamento un autonomo rilievo quale fatto processuale che – pur non implicando, diversamente dalla sentenza di condanna, il pieno accertamento del reato – può essere considerato al fine di valutare l’affidabilità dell’impresa a fini premiali, al pari di altri provvedimenti giurisdizionali penali previsti dalla stessa disposizione del regolamento e che, anch’essi del tutto diversamente dalla sentenza di condanna, non contengono un accertamento pieno del fatto contestato (richiesta di rinvio a giudizio; misure cautelari).
Inoltre va considerato che la sentenza di patteggiamento presuppone sia l’espresso consenso dell’imputato all’applicazione della pena sia l’assenza di cause per il proscioglimento immediato di cui all’art. 129 c.p.p., e tale sentenza può essere pertanto considerata idonea ad impedire quella valutazione positiva di piena e sicura affidabilità ed integrità dell’impresa, che è presupposto imprescindibile per l’accesso ai benefici che l’istituto premiale in esame consente.
Ciò trova d’altronde conferma nella stessa giurisprudenza di questa sezione, da cui questo collegio non ritiene di discostarsi, che ha già avuto modo di evidenziare, seppure con riferimento all’asserita illegittima equiparazione tra sentenza definitiva e non definitiva di condanna, che “la ratio che disciplina il rilascio del rating non si fonda sulla verifica della equiparazione o meno di sentenze definitive o non definitive, su decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o meno o, per ipotesi, sulla rilevanza di un possibile intervenuto patteggiamento, bensì sulla autonoma rilevanza che evenienze di questo tipo assumono in ordine alla affidabilità dell’impresa” (v. Cons. Stato, sez. VI, 10 giugno 2025, n. 4996).
Tale conclusione, cui è giunto anche il giudice di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante non integra in alcun modo eccesso di potere giurisdizionale per invasione del potere legislativo."
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