ONERE DELLA PROVA DELLA CONCRETA PROBABILITÀ DI ACCOGLIMENTO NELLE AZIONI RISARCITORIE PER MANCATA COLTIVAZIONE DELLE RISERVE
In tema di responsabilità contrattuale del mandatario all'interno di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese per omessa o tardiva esplicitazione delle riserve, il mandante che agisce per il risarcimento del danno è gravato dall'onere di provare la concreta ed elevata probabilità di accoglimento della pretesa economica da parte della stazione appaltante, qualora la stessa fosse stata tempestivamente formulata, dimostrando a tal fine la sussistenza di tutti gli specifici presupposti normativi richiesti per il riconoscimento delle opere aggiuntive.
Nei giudizi risarcitori promossi per danni derivanti dalla mancata o ritardata coltivazione delle riserve nell'ambito di appalti pubblici, non è sufficiente accertare il colpevole inadempimento di chi era onerato alla loro esplicitazione. Grava infatti sulla parte attrice, a pena di reiezione della domanda per difetto di nesso causale, l'onere probatorio di dimostrare che le opere oggetto di riserva presentassero le rigorose condizioni eccezionali previste dalla disciplina pubblicistica per il loro riconoscimento economico, potendosi unicamente in tale ipotesi affermare l'elevata probabilità di accoglimento della pretesa.
"[...] nei giudizi risarcitori da perdita di chance o da mancata coltivazione di riserve grava sulla parte attrice l'onere di dimostrare che, se la riserva fosse stata tempestivamente esplicitata, vi sarebbe stata una concreta ed elevata probabilità di accoglimento." "[...] la statuizione della Corte di merito in punto di danno [...] scaturisce effettivamente dalla corretta ripartizione degli oneri probatori e dalla constatazione che gli stessi non erano stati assolti dal soggetto cui erano stati correttamente imputati".
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