RAGGRUPPAMENTI: NESSUN OBBLIGO DI CORRISPONDENZA TRA QUOTE DI QUALIFICAZIONE E DI ESECUZIONE NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (68.9)
La legge di gara prevedeva quindi espressamente che i requisiti tecnico-finanziari e tecnico-professionali, a differenza del requisito di idoneità professionale, potessero essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e non ha fissato una quota di requisiti speciali minima che dovesse essere posseduta e spesa in fase esecutiva dal singolo componente del raggruppamento.
Tale disciplina della legge di gara risulta d’altra parte conforme a quella del Codice dei contratti pubblici così come interpretata dalla consolidata giurisprudenza, in relazione agli appalti di servizi, come quello in esame.
L’Adunanza Plenaria n. 27 del 2014 ha infatti chiarito che negli appalti di servizi e forniture non vige più ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza nei R.T.I., essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara; pertanto, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante stabilire le quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti. Tale disciplina si spiega perché l’art. 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, sancendo la responsabilità solidale di tutti i componenti del r.t.i. per l’adempimento dell’intera prestazione contrattuale, esclude qualsivoglia rischio di “elusione del principio di affidabilità degli operatori economici”, rimettendo all’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante l’eventuale prescrizione del possesso di una quota minima di requisito in capo alle singole imprese del R.T.I., ad ulteriore garanzia di serietà ed affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell’impresa (Cons. Stato, sez. V, n. 5351 del 2024).
Né nel Codice e in particolare all’art. 39 dell’Allegato II.12 sono previste disposizioni specifiche per i raggruppamenti temporanei per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura che impongono ai singoli componenti del raggruppamento di possedere una quota dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
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