Giurisprudenza e Prassi

INESISTENTE L'OBBLIGO DI CORRISPONDENZA TRA QUALIFICAZIONE ED ESECUZIONE NEGLI APPALTI DI SERVIZI (68.9)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2025

In tema di raggruppamenti temporanei di imprese negli appalti di servizi, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso; spetta alla discrezionalità della stazione appaltante, tramite la legge di gara, stabilire eventuali quote minime di possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti, non sussistendo un obbligo normativo di corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione delle prestazioni.

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