L'INSUFFICIENZA DELLA QUALIFICAZIONE SOA RISPETTO ALLA QUOTA ASSUNTA DETERMINA L'ESCLUSIONE (94.1)
In tema di appalti pubblici, l’insufficienza della qualificazione SOA di un’impresa mandante rispetto alla quota di esecuzione dichiarata in sede di gara dal raggruppamento temporaneo determina l’esclusione ineludibile dell’intero concorrente. Tale carenza non è sanabile né tramite il soccorso istruttorio, né mediante la rettifica per errore materiale, laddove l’intervento correttivo comporti una modifica postuma della ripartizione delle quote di esecuzione tra i membri del raggruppamento, risolvendosi in un'inammissibile alterazione dell’offerta e dell'impegno negoziale originario.
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