Giurisprudenza e Prassi

CATEGORIE SIOS E SUBAPPALTO - LIMITE OBBLIGO SOA - SI GUARDA ALL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (84)

TAR LIGURIA SENTENZA 2021

Ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici, «i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro» sono chiamati a provare il possesso dei requisiti di qualificazione, mediante apposita attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA) autorizzate dall’ANAC.

Il successivo art. 89, co. 11, aggiunge che, qualora nell’oggetto dell’appalto rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (c.d. SIOS), non è ammesso l’avvalimento qualora queste abbiano un valore che superi il 10% dell’importo totale dei lavori.

Tra queste, il d.m. n. 248 del 10.11.2016 ricomprende la categoria OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”, la quale è peraltro inclusa tra quelle in cui i lavori non possono essere eseguiti direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo della specifica qualificazione richiesta, ai sensi dell’art. 12, co. 2, lett. b), del d.l. n. 47 del 2014 (conv. in l. n. 80 del 2014).

10. Nella gara in esame, il disciplinare stabiliva espressamente che, per l’esecuzione dei lavori elettrici e affini, il cui valore era indicato in 180.308,02 euro (e rappresentava quindi una quota superiore al 10% del valore totale a base di gara, quantificato in 616.000 euro), fosse necessario il possesso della qualificazione di cui alla categoria OS30-CL I, ed è stato dimostrato che la ricorrente ne era priva (si v. le relative attestazioni SOA, doc. 4 della controinteressata).

11. La ricorrente obietta che, avendo dichiarato che avrebbe subappaltato lavori per una quota pari al 30% del valore totale di quelli della categoria 0S30, in realtà i lavori che avrebbe svolto in proprio, in quella categoria, avrebbero avuto un valore di 126.215,614 euro (pari al 70% del totale di 180.308,02 euro), dunque inferiore alla soglia di 150.000 che l’art. 84 del codice dei contratti pubblici individua quale limite il cui superamento rende necessario il possesso dell’attestazione di qualificazione.

12. La tesi, tuttavia, non è condivisibile.

Ai fini del rispetto della soglia in questione, si deve infatti considerare l’importo complessivo dei lavori afferenti alla relativa categoria, senza che questo possa essere ulteriormente frazionato mediante ricorso al subappalto e la divisione di un insieme omogeneo di opere tra diversi esecutori, perché, altrimenti, verrebbe facilmente elusa la norma che impone l’obbligo di qualificazione.

Nella specie, quindi, la soglia è superata, perché, come si è detto, l’importo dei lavori elettrici e affini è pari a 180.308,02 euro, pertanto qualunque impresa si proponga di eseguirli in tutto o in parte a qualsiasi titolo – ossia quale appaltatore principale ovvero quale subappaltatore – è tenuta a possedere il requisito di qualificazione di cui alla categoria OS30-CL I.


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
SUBAPPALTO: Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque e...