Giurisprudenza e Prassi
NECESSARIA CERTIFICAZIONE DI ENTE TERZO PER IL PUNTEGGIO PREMIALE SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
È legittimo l'annullamento parziale in autotutela della graduatoria di gara qualora la Stazione Appaltante rilevi l'erronea attribuzione di punteggi tecnici premiali basati su semplici autocertificazioni in violazione di una specifica prescrizione della lex specialis che richiedeva attestazioni rilasciate da enti terzi formatori. Nei servizi ad alta intensità di manodopera, la certificazione della formazione costituisce un elemento qualitativo essenziale non sostituibile da dichiarazioni generiche dell'operatore.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

